Consiglio d’Istituto

Il Consiglio di istituto è l'organo che rappresenta genitori, docenti e il personale amministrativo e ausiliario

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

In questa pagina è possibile scaricare la nomina dei Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto per il triennio 2019-2022.

Tratto dal regolamento d’Istituto vigente

Art.2
Il Consiglio di Istituto
Il Consiglio d’istituto della scuola e composto da 19 membri: 8 genitori eletti dalla componente genitori, 8 docenti eletti dagli insegnanti, 2 rappresentanti eletti tra il personale A.T.A., e dal Dirigente che ne fa parte di diritto. Ha le competenze stabilite da TU 297/94.
E’ Presidente del Consiglio d’Istituto un genitore, eletto nella prima seduta. Il Segretario e un consigliere individuato tra la componente genitori e/o docenti. E’ organo che affianca il Dirigente nella gestione della scuola. Su invito, possono intervenire esperti, con diritto di parola.

Modalità di inoltro istanze al Consiglio d’Istituto
Tutte le componenti dell’Istituto, compresi i genitori, possono far pervenire al Consiglio specifiche istanze, sia consegnandole in forma cartacea direttamente in segreteria, sia tramite posta, sia tramite PEC. Le istanze possono essere indirizzandole al Dirigente Scolastico, al Presidente del
Consiglio d’Istituto, ad un singolo consigliere; verranno prese in considerazione dalla Giunta che deciderà se inserirle all’ordine del giorno del successivo Consiglio.

Accesso alle sedute del Consiglio di Istituto
Le riunioni del Consiglio di istituto sono pubbliche, a meno che non siano in discussione argomenti riguardanti persone. Il locale in cui si svolgono dovrà consentire la presenza del pubblico.
Al pubblico è concessa la possibilità di intervento nei primi 10 minuti della riunione, per proposte o richieste sulle materie di competenza del Consiglio. Trascorso tale periodo e comunque dopo l’inizio della discussione all’ordine del giorno, non è consentito al pubblico di intervenire.
Il Presidente ha facoltà di chiedere l’allontanamento del pubblico dalla sala quando la presenza sia di pregiudizio all’ordinato svolgimento dei lavori.

Pubblicità degli atti 
La pubblicità degli atti del Consiglio avviene sia mediante affissione all’ albo della copia integrale del testo, con eccezione degli atti eventualmente dichiarati riservati, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio o dal Dirigente Scolastico, sia mediante pubblicazione sul sito della scuola. L’ affissione all’ albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio, così come la pubblicazione sul sito. Ogni atto rimane esposto all’ albo per un periodo di almeno quindici giorni. I verbali e tutti gli atti scritti, preparatori delle sedute e conseguenti alle stesse, sono depositati nell’ ufficio di segreteria. L’ accesso agli atti è regolato dalla Legge n. 241 del 7 Agosto 1990. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell’ interessato.

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